Il cliente che intende aprire una controversia relativamente ai servizi bancari e finanziari, od a servizi di investimento, può presentare il reclamo alla Banca, o per lettera raccomandata A/R, o per via telematica, indirizzato a:

    CREVERBANCA SPA
    Ufficio Reclami
    Via Monte Pastello, 26
    37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
    info@creverbanca.it

La banca risponderà entro 30 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti) o entro 90 giorni dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
Sia che il reclamo risulti fondato o meno, la banca risponderà per iscritto al cliente.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto una risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice può:

 In caso di controversie ienerenti oeprazioni e servizi bancari finanziari:

  • rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, se il fatto contestato è successivo alla data del 01/01/2007, nel limite di euro 100.000,00, se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario.

 

 In caso di controversie inerenti servizi ed attività di investimento:

  • rivolgersi all’Ombudsman-Giuri’ Bancario entro due anni dal fatto contestato, nei limiti di euro 100.000,00 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi;
  • rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario;
  • rivolgersi alla Camera di Concilizione ed Arbitrato presso la Consob, per controversie in merito all’osservanza da parte della Banca degli obblighi di inforamzione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori.


Glossario:

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche (e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari). il Cliente può rivolgersi all’arbitro nel caso abbia tentato di risolvere il problema direttamente con la banca, presentando un reclamo, e sia rimasto insoddisfatto.
 Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario
 Arbitro Bancario Finanziario - Avviso per gli utenti

Il Conciliatore Bancario Finanziario è un’associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni tra gli intermediari bancari e finanziari e la loro clientela, mettendo a disposzione più tipi di servizi con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi le controversie, senza ricorrere alla magistratura.
 Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario

L’Ombusman-Giurì Bancario è un giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver pressentato reclamo presso l’”Ufficio Reclami” della propria banca o intermediario finanziario. La competenza dell’Ombudsman è limitata alle controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo Unico bancario e quindi escluse dal sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che ha iniziato la propria attività con la denominazione di Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
 Regolamento Ombudsman-Giurì Bancario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendicontazione sull’attivita’ dei Reclami per l’anno 2010
 

Trasparenza

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