19/08/2011 - Contante, assegni e titoli al portatore


    L’art. 49 del D.Lgs. n.231/2007 e successive modifiche, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE” concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca “misure di esecuzione”, ha introdotto misure restrittive per l’utilizzo del denaro contante e titoli al portatore.

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O TITOLI AL PORTATORE
E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore ad euro 2.500 (DL 138 del 13 agosto 2011). Il trasferimento puo’ tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI
I moduli di assegni bancari e postali possono essere rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di “non trasferibilita’”. Il cliente puo’ tuttavia richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari. In tal caso il richiedente dovra’ corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno richiesto; tale somma verra’ poi versata dalla banca all’erario.
La clausola di “NON TRASFERIBILITA’” sugli assegni e’ obbligatoria per importi pari o superiori a euro 2.500 (DL 138 del 13 agosto 2011); Gli assegni emessi con tale clausola devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
I carnet assegni rilasciati prima dell’entrata in vigore del DL 78 del 31/05/2010 possono essere utilizzati secondo i nuovi limiti: in forma libera per importi inferiori a euro 2.500, mediante apposizione della clausola di “non trasferibilita’” e l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a euro 2.500 (DL 138 del 13 agosto 2011).
Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (compresi quelli che riportano la dicitura “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, etc.) possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane S.p.A., senza la possibilita’ di girarli ad altri; vengono pertanto considerati non trasferibili e non possono piu’ circolare.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti che hanno richiesto la consegna di carnet e/o l’emissione di assegni circolari o vaglia postali o cambiari liberi e dei soggetti che hanno presentato all’incasso tali assegni, devono essere tenuti a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e di altre autorita’ competenti.
La violazione delle precedenti disposizioni e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo del titolo di credito con un minimo di euro 3.000. La banca ha l’obbligo di comunicare le infrazioni entro 30 giorni al Ministero dell’Economia. Per le violazioni che riguardano importi superiori a euro 50.000, la sanzione minima e’ aumentata di 5 volte.

LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti di deposito al risparmio al portatore non puo’ essere pari o superiore a euro 2.500 (DL 138 del 13 agosto 2011).
I libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore a euro 2.500 devono esere estinti, ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma inferiore a detto limite entro il 30 settembre 2011.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente e’ tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
La mancata osservanza di tali disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo del libretto con un minimo di euro 3.000.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a euro 50.000, la sanzione minima e massima sono aumentate del 50%.

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